REPUBBLICA ITALIANA N. 5166/09 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5890 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5890/03, proposto dal Sig. Patano Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e Maurizio Di Cagno ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Savoia, 31;

C O N T R O

Il Comune Di Mola Di Bari, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Ombrone, 12;

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. I, n. 2588 del 27 maggio 2002, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari, appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, il Consigliere Eugenio Mele;

Udito gli avv.ti Caputi Jambrenghi e Lagrotta, quest’ultimo per delega di Liodice;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Appella il sig. Roberto Patano, il quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia un ricorso giurisdizionale proposto in quella sede giudiziaria avverso il provvedimento ordinativo della demolizione di un immobile di sua proprietà (Cinema Castello), emanato dal Sindaco di Mola di Bari.

Rileva l’appellante che, demolito l’immobile per effetto di un’apposita ingiunzione conseguente ad una lunga vicenda giudiziaria, si vedeva notificare un ulteriore provvedimento sindacale che, riesumando una prima ordinanza, sospesa in via giudiziaria, ritenuta non eseguita, acquisiva al patrimonio comunale l’area di sedime dell’opera già demolita.

Questo il motivo dell’appello:

- Erroneità, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione della sentenza appellata.

E ciò in quanto il fatto automatico del passaggio del bene nella proprietà comunale avviene soltanto nel caso di inerzia del soggetto destinatario dell’ordine di demolizione, senza che vi sia un giustificato motivo di tale inerzia, cosa che c’era nella specie, essendo stata la prima ordinanza sospesa in via giudiziaria, ed essendovi stata un’ulteriore ordinanza di demolizione, peraltro puntualmente eseguita, oltre al fatto che l’acquisizione dell’area di sedime è correlata all’esistenza in concreto del manufatto abusivo.

Peraltro, l’aver emanato un nuovo atto di demolizione e l’aver fissato un nuovo termine per la stessa demolizione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso proposto dal sig. Patano è indice evidente che la nuova ordinanza si sostituiva integralmente alla prima, oltre al fatto che la demolizione dell’opera abusiva, in quanto concretamente avviata, è dovuta avvenire con particolari cautele e rispettando determinati procedimenti.

Il Comune di Mola di Bari si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, rilevando come l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime sia un fatto automatico e dovuto, mentre l’emanazione della seconda ordinanza è vicenda ricollegabile esclusivamente ad evitare maggiori spese al Patano.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, nella quale insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2009.

D I R I T T O

L’appello è fondato.

Giova riepilogare, in proposito, l’andamento fattuale della vicenda contenziosa.

Inizialmente, l’immobile di proprietà dell’appellante veniva colpito da un provvedimento di demolizione, che non veniva eseguito in quanto sospeso in via giurisdizionale.

Nessuna colpa, pertanto, poteva essere attribuita al sig. Patano all’epoca e fino a quando è durato l’effetto sospensivo del provvedimento, per cui la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione trovava la sua giustificazione nel provvedimento interinale del giudice amministrativo. Successivamente, a seguito di una lunga vicenda giudiziaria, che ha visto l’intervento di due gradi di giudizio, il ricorso veniva rigettato definitivamente.

A questo punto, il Comune, invece di pretendere, come ha fatto invece dopo, l’esecuzione dell’ordine di demolizione sospeso, inviava un nuovo ordine di demolizione dell’immobile, ormai concretamente abusivo.

Tale ordine veniva eseguito dall’appellante, che provvedeva alla demolizione dell’immobile abusivo.

Ora, invece di considerare soddisfatto l’interesse pubblico con l’esecuzione del suddetto ordine di demolizione, l’Amministrazione comunale interveniva e, preso atto che il primo ordine di demolizione non era stato eseguito, ma era stato eseguito il secondo, provvedeva all’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune della sola area di sedime dell’immobile medesimo.

L’illegittimità è evidente.

Innanzitutto, occorre ricordare che l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell’immobile abusivo non demolito si atteggia come una sanzione impropria e che essa acquisizione è preordinata principalmente alla demolizione dell’immobile, per cui una volta che questa finalità è stata raggiunta, l’irrogazione della sanzione prima indicata non ha più ragion d’essere.

In secondo luogo, è evidente che l’acquisizione dell’area di sedime dell’immobile non è un fatto autonomo, ma è collegata all’esigenza dell’acquisizione dell’immobile, per dare allo stesso la sua base superficiaria, onde la conseguenza che essa non è di per se stessa abusiva, e non può perciò essere acquisita, senza l’acquisizione dell’immobile abusivo, determinandosi altrimenti una sorta di espropriazione "sine titulo".

Da ciò la conseguenza che, demolito l’immobile (abusivo), non vi è la possibile di acquisire l’area di sedime (non abusiva).

Ancora, va rilevato che l’Amministrazione comunale, dopo la definizione della vicenda processuale riguardante l’immobile in parola, ha emanato un nuovo provvedimento di demolizione che, ovviamente, si sovrappone al primo e determina chiari effetti novativi, per cui l’ottemperanza, intervenuta prima della contestazione dell’inerzia, dà luogo all’esecuzione del provvedimento, senza la possibilità di procedere all’acquisizione dell’immobile (che non c’è più) né dell’area di sedime, che è colpita dall’esecuzione solo in funzione dell’acquisizione dell’immobile non demolito.

L’appello va, perciò, accolto, con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per i due gradi in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado;

Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 19 maggio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Domenico LA MEDICA Presidente

Claudio MARCHITIELLO Consigliere

Nicola RUSSO Consigliere

Gabriele CARLOTTI Consigliere

Eugenio MELE Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Eugenio Mele f.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

f.to Agatina M. Vilardo

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.................03/09/2009.................

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

 

  Webmaster ciemmepi